Colli del Trasimeno DOC: vini, vitigni e territorio

La Colli del Trasimeno DOC, utilizzabile anche nella forma abbreviata Trasimeno DOC, identifica vini bianchi, rossi, rosati, frizzanti, spumanti e da uve appassite prodotti sulle colline che circondano il Lago Trasimeno, in provincia di Perugia. La denominazione, riconosciuta nel 1972, riunisce numerosi vitigni e stili: dal Grechetto ai rossi a base di Sangiovese, fino alle versioni varietali di Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay.

Veduta dei tetti del borgo e del Lago Trasimeno tra le colline umbre
Il paesaggio della Colli del Trasimeno DOC, tra borghi, colline e le acque del Lago Trasimeno.

Il lago, le colline e la varietà dei suoli formano il filo conduttore della DOC. Non esiste quindi un solo “vino del Trasimeno”, ma una famiglia di interpretazioni accomunate dall’origine geografica e dalle regole del disciplinare.

Dove si produce la Colli del Trasimeno DOC

La zona di produzione comprende parte dei territori comunali di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.

È un paesaggio di media collina disposto intorno al Lago Trasimeno, al confine con la Toscana. Il disciplinare esclude i vigneti situati nei terreni pianeggianti e nei fondovalle, oltre a quelli posti sopra i 550 metri di altitudine. Per i nuovi impianti e i reimpianti prescrive una densità minima di 3.300 ceppi per ettaro.

La composizione dei terreni cambia sensibilmente all’interno dell’area. Sulle colline si incontrano formazioni arenacee, marne, calcareniti e componenti argillose; in altre zone prevalgono sabbie, conglomerati e depositi di origine lacustre, fluvio-lacustre o alluvionale. Questa variabilità contribuisce a spiegare la pluralità di vitigni e tipologie comprese nella denominazione.

Il clima viene descritto dal disciplinare come subumido, con una moderata carenza idrica estiva e, in alcune aree, un’eccedenza d’acqua durante l’inverno. La presenza del grande specchio lacustre contribuisce a caratterizzare il paesaggio viticolo, ma gli effetti cambiano secondo altitudine, esposizione e distanza dalle rive.

Una denominazione riconosciuta dal 1972

La Colli del Trasimeno DOC fu riconosciuta con il DPR del 13 gennaio 1972. Il disciplinare è stato successivamente modificato più volte, in particolare nel 1982, 1990, 1998 e 2011.

Area della denominazione olli del Trasimeno DOC
Area della denominazione olli del Trasimeno DOC

La viticoltura locale ha però origini molto più antiche. Il disciplinare ricorda testimonianze relative alla presenza della vite nei secoli XI e XII e documenti medievali che descrivono la sua diffusione nel territorio perugino. Nel 1252 il Comune di Perugia promosse la piantagione di viti nell’area oggi appartenente a Castiglione del Lago. Per lungo tempo le viti furono coltivate in filari insieme a cereali, legumi e altre colture, prima dell’affermazione del vigneto specializzato.

Colli del Trasimeno o Trasimeno?

Entrambi i nomi sono previsti dal disciplinare. Una bottiglia può quindi riportare “Colli del Trasimeno DOC” oppure, più semplicemente, “Trasimeno DOC”, purché il vino rispetti le condizioni stabilite per la relativa tipologia.

Questa equivalenza è importante anche nella ricerca delle bottiglie: le due diciture non indicano denominazioni differenti, ma nomi legalmente ammessi per la stessa DOP.

Le tipologie previste dal disciplinare

La denominazione comprende Bianco, Bianco frizzante, Bianco scelto, Rosso, Rosso frizzante, Rosso novello, Rosso scelto, Rosso riserva e Rosato. A queste tipologie si aggiungono lo Spumante metodo classico bianco e rosé, il Vino Santo o Vin Santo e i vini con indicazione dei vitigni Grechetto, Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay. Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay possono essere prodotti anche come Riserva.

Questa ampiezza riflette la natura composita della viticoltura del Trasimeno, nella quale convivono varietà umbre e dell’Italia centrale con vitigni internazionali radicati da tempo nel territorio.

I vini bianchi e il Grechetto

Il Colli del Trasimeno Bianco, compresa la versione frizzante e quella destinata al Vino Santo, deve contenere almeno il 40% di Trebbiano. Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio devono rappresentare, da soli o insieme, almeno il 30%. Il restante 30% può provenire da altri vitigni a bacca bianca autorizzati in Umbria.

Il Bianco scelto segue una composizione diversa. Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon e Riesling italico, impiegati singolarmente o insieme, devono raggiungere almeno l’85%. Gli altri vitigni bianchi ammessi possono concorrere fino al 15%.

Grappoli di uva Grechetto maturi in un vigneto umbro
Grappoli di Grechetto, uno dei vitigni più rappresentativi della Colli del Trasimeno DOC.

La tipologia Grechetto richiede almeno l’85% dell’omonimo vitigno. Secondo i parametri del disciplinare, può presentarsi dal giallo paglierino al dorato, con un gusto secco oppure leggermente abboccato e un caratteristico finale lievemente amarognolo. È una delle espressioni più direttamente riconoscibili dell’identità bianca umbra.

I vini rossi, il Rosato e il Rosso scelto

Il Rosso, il Rosso riserva, il Rosso frizzante, il Novello e il Rosato devono essere prodotti con almeno il 40% di Sangiovese. Ciliegiolo, Gamay, Merlot e Cabernet, da soli o congiuntamente, devono costituire almeno un ulteriore 30%. Possono completare l’uvaggio altri vitigni a bacca rossa autorizzati in Umbria, fino al 30%.

Il Rosso scelto adotta invece un assemblaggio più selettivo: Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot nero devono rappresentare, singolarmente o insieme, almeno il 70%, mentre il Sangiovese deve essere presente per almeno il 15%. Il restante 15% può provenire da altre varietà rosse ammesse.

Il Rosso base è descritto dal disciplinare come rubino, fruttato, asciutto e armonico. Il Rosso scelto ricerca maggiore struttura e persistenza, mentre la Riserva presenta una gradazione minima più elevata e richiede uno specifico periodo di maturazione.

Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay

Le tipologie con indicazione di vitigno devono contenere almeno l’85% della varietà riportata in etichetta. La quota rimanente, fino al 15%, può essere costituita da altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione in Umbria.

Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay possono riportare la menzione Riserva quando rispettano le condizioni di maturazione previste dal disciplinare. Il riferimento al Gamay ha un particolare valore territoriale, perché questo nome è storicamente legato alla viticoltura del Trasimeno; nell’articolo è tuttavia opportuno mantenere la denominazione varietale esattamente come compare nel disciplinare, evitando equivalenze ampelografiche non chiarite dal testo normativo vigente.

Spumante metodo classico e Vino Santo

Lo Spumante metodo classico bianco deve derivare per almeno il 70% da Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Grechetto, utilizzati singolarmente o insieme. Altri vitigni bianchi autorizzati possono raggiungere il 30%.

Per lo Spumante metodo classico rosé, il disciplinare indica almeno il 50% di Pinot nero, completato da Chardonnay e/o Pinot bianco. La presa di spuma deve avvenire mediante fermentazione in bottiglia.

Il Colli del Trasimeno Vino Santo o Vin Santo nasce invece dall’appassimento delle uve destinate al Bianco. L’appassimento può proseguire fino al 30 marzo successivo alla vendemmia e la vinificazione non può iniziare prima del 10 dicembre. Fermentazione e maturazione devono svolgersi in recipienti di legno con capacità non superiore a 550 litri per almeno 18 mesi. La resa dell’uva in vino non può superare il 40%.

Rese, maturazione e immissione al consumo

Le rese massime cambiano secondo la tipologia. Per i vini ottenuti da uve bianche il limite generale arriva a 11,5 tonnellate per ettaro, mentre per le uve rosse è di 10 tonnellate. Il Grechetto non può superare 10 tonnellate per ettaro; Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay sono limitati a 9 tonnellate. I valori sono di 10 tonnellate per il Bianco scelto e per lo Spumante metodo classico e di 9 tonnellate per il Rosso scelto.

La resa ordinaria dell’uva in vino finito non deve superare il 70%. Se raggiunge un valore superiore al 70% ma non al 75%, l’eccedenza perde il diritto alla denominazione; oltre il 75% decade il diritto alla DOC per l’intera partita.

La menzione Riserva richiede almeno 24 mesi di invecchiamento, calcolati dal 10 novembre dell’anno di produzione delle uve, dei quali almeno quattro trascorsi in botti di legno. L’annata deve comparire in etichetta, fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti. È inoltre consentita la menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

Come servire e abbinare i vini del Trasimeno

La varietà della denominazione richiede di scegliere servizio e abbinamento in base alla tipologia. Il Bianco e il Grechetto possono accompagnare antipasti, primi piatti delicati, pesce di lago e preparazioni a base di verdure. Il Rosato e il Rosso frizzante si prestano a salumi, torte rustiche e piatti non troppo strutturati.

I rossi giovani possono essere serviti con paste al ragù, carni bianche, legumi e salumi umbri. Il Rosso scelto e le Riserve, più concentrati e persistenti, trovano un abbinamento naturale con arrosti, selvaggina, brasati e formaggi stagionati. Il Vino Santo può accompagnare pasticceria secca e dolci della tradizione, ma può essere apprezzato anche da solo come vino da meditazione.

Per i bianchi e i rosati è generalmente adatta una temperatura di circa 8-12 °C, secondo struttura e metodo di produzione. I rossi giovani possono essere serviti intorno ai 14-16 °C, mentre le versioni più evolute si esprimono meglio tra 16 e 18 °C.

Una DOC attualmente in corso di modifica

Nel dicembre 2025 la Regione Umbria ha pubblicato una richiesta di modifica ordinaria del disciplinare presentata dal Consorzio Tutela Vini Trasimeno. Alla data di questa revisione, la pagina istituzionale regionale descrive ancora il procedimento come “in corso di modifica”.

Le regole riportate in questo articolo derivano quindi dal disciplinare consolidato attualmente pubblicato, non dal testo proposto. Prima di recepire eventuali nuove tipologie, composizioni ampelografiche o requisiti produttivi sarà necessario verificare la conclusione formale dell’iter nazionale ed europeo.

FAQ

Colli del Trasimeno DOC e Trasimeno DOC sono la stessa denominazione?

Sì. Il disciplinare ammette sia il nome “Colli del Trasimeno” sia la forma abbreviata “Trasimeno”. Le due diciture identificano la stessa denominazione di origine controllata.

Quali sono i principali vitigni della Colli del Trasimeno DOC?

Tra i vitigni più importanti figurano Sangiovese, Grechetto, Trebbiano, Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Pinot nero. La composizione cambia in funzione della tipologia prodotta.

Quali comuni fanno parte della zona di produzione?

La zona comprende porzioni dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno, tutti in provincia di Perugia.

Quanto deve affinare un Colli del Trasimeno Riserva?

La menzione Riserva richiede almeno 24 mesi di invecchiamento a partire dal 10 novembre dell’anno di produzione delle uve. Almeno quattro mesi devono trascorrere in botti di legno.

La denominazione comprende anche vini spumanti?

Sì. Sono previste le tipologie Spumante metodo classico bianco e rosé, entrambe ottenute mediante fermentazione in bottiglia.

Come viene prodotto il Colli del Trasimeno Vino Santo?

Le uve vengono appassite e possono rimanere in appassimento fino al 30 marzo successivo alla vendemmia. La fermentazione e la maturazione avvengono in recipienti di legno fino a 550 litri per almeno 18 mesi.

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Una risposta

  1. Maggio 24, 2021

    […] Vino in abbinamento: Colli del Trasimento DOC […]

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