Enoturismo: approvata la regolamentazione per il 2018
Enoturismo: nuova legge e regolamentazioni per il 2018
Il 2017 si è mostrato un anno speciale all’insegna dell’enoturimo in Italia. Si sono contati infatti nel precedente anno circa 15 milioni di turisti e winelovers che hanno partecipato ad eventi e visitato i produttori. Il tutto ha generato un giro di affari di non poco conto: oltre 2,5 miliardi di euro (fonte Movimento Turismo del Vino).
A tale proposito, l’anno 2017 si è concluso in modo straordinario ancora per quanto riguarda l’enoturismo. Infatti è stato inserito un specifico emendamento alla Legge di Bilancio 2018, già approvato in Senato, in cui l’enoturismo conquista il suo primo storico quadro normativo.
Tale processo di regolamentazione e proposta di legge è stato avviato dal senatore pugliese Dario Stefàno (capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Madama nella passata legislatura e primo firmatario dell’emendamento) con il Movimento Turismo del Vino (MTV) e l’Unione Italiana Vini (UIV).
Il nuovo quadro normativo
Quindi da gennaio 2018 le cantine dovranno rapportarsi al nuovo testo normativo (ed unico) sull’enoturismo.
Dall’emendamento (art. 1, comma 292):
“Con enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.
Quindi chi può esercitare l’enoturismo?
Quindi tutte le aziende agricole coinvolte nella produzione di vino o aziende che partecipano in qualche modo alla sua produzione, ma solo se presenti o legate a vini prodotti in zone DOCG, DOC e IGT.
Le degustazioni durante le visite
Ma prima di questa legge, le cantine hanno da sempre proposto le degustazioni. Allora, perché serve una legge?
In realtà, finora si poteva comprare una bottiglia, aprirsela da soli e bere ciò che si è comprato. Ma questo è ben diverso da quella che viene chiamata degustazione. Per essere in regola, l’unica possibilità era quella di avere una licenza, come quella dei winebar. Ma in realtà non c’è mai stata alcuna violazione di una legge….dato che non c’era.
L’enoturismo va oltre la degustazione
Riportiamo una parte di quello che dice riguardo il concetto di enoturismo, Carlo Giovanni Pietrasanta, presidente del MTV (Movimento Turismo del Vino).
“Il concetto di enoturismo va e deve andare oltre la semplice degustazione in cantina. Oggi sono contemplate tutta una serie di altre attività, quali visite aziendali estese a tutto il patrimonio aziendale (cantina di lavorazione, cantina di affinamento, vigneti), intrattenimento, creazione di pacchetti turistici da commercializzare in tutto il mondo attraverso gli operatori del settore; partecipazione all’attività di turismo vendemmiale”.
Quindi tutte queste nuove attività potranno essere effettuate regolarmente e fatturate. Inoltre si potranno anche stipulare assicurazioni verso terzi (cioè gli “enoturisti”) cosa che non era possibile perché senza alcuna norma in vigore.
Ma Pietrasanta aggiunge:
“Attenzione, però tutte queste cose non sono obblighi, ma possibilità. Possibilità fino a ora negate. A oggi, dare le forbici a un visitatore e fargli provare l’esperienza della vendemmia sarebbe illegale e soggetto a multe salate, in quanto lavoro in nero. Il nuovo testo mette al riparo da tutti questi rischi”.
L’aspetto fiscale
Il comma 293 equipara la disciplina fiscale di queste attività a quella delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli.
L’imprenditore potrà scegliere se optare per le forme previste per l’agriturismo o per la contabilità aziendale ordinaria. Tenendo presente che le regole attualmente vigenti per l’attività agrituristica prevedono un reddito calcolato forfettariamente al 25% dei ricavi e Iva ridotta al 50%.Per intenderci: su un incasso di 100, scegliendo il regime degli agriturismi, le tasse si pagheranno su 25. A chi, invece, ha costi superiori conviene la contabilità ordinaria e, quindi, il calcolo tasse sulla differenza costi-ricavi. Cosa che resterà obbligatoria per i grandi gruppi industriali. Ricordiamo, infine, che l’Iva su degustazioni e pacchetti enoturistici è stabilita al 22%.
Adempimenti burocratici
II comma 295 stabilisce che queste attività devono essere svolte secondo i requisiti e gli standard fissati, previa presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio di un’attività) al Comune di appartenenza.
Pietrasanta spiega questo comma: “Si tratta di una pratica molto semplice perché è praticamente un’autocertificazione che viene fatta al proprio Comune, in cui si dichiara di aprire un’attività enoturistica, senza alcun costo aggiuntivo. La domanda, quindi, non è neppure soggetta ad approvazione. Il resto del lavoro si dà per scontato che sia stato fatto già da tempo adeguandosi alla Legge del Fare. Mi riferisco a tutte le norme igienico-sanitarie e all’idoneità dei locali. E qui ribadisco: se fino a ora le cose sono state fatte in modo casereccio, adesso non possiamo più permettercelo. Dobbiamo voltare pagina e capire che l’enoturismo è un’altra cosa: il futuro passa anche da qui”.